Le spese sostenute per prestazioni Neuropsicomotorie sono detraibili nel 730

Modello 730: nuove spese mediche detraibili – circolare 19/E del 1° giugno 2012

Modello 730: Ecco alcuni dei chiarimenti introdotti dalla Circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate in merito alle spese mediche detraibili (fisioterapia, ultrasuoni, farmaci da erboristeria ecc…)

Con la Circolare 19/E dello scorso 1 giugno l’Agenzia delle Entrate ha fornito necessari, quanto meno utili, chiarimenti in merito all’utilizzo della detrazione d’imposta per alcune tipologia di spesa.

Viene riportato di seguito solo la parte che riguarda il nostro settore:

Prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001

La Circolare n. 39/E/2010 ha ammesso la detrazione per le spese sostenute in relazione alle prestazioni sanitarie rese da figure professionali di cui all’art.3 del D.M. 29 marzo 2011, purché effettuate con prescrizione medica. Data l’evoluzione delle professioni sanitarie ed essendo riscontrata per quest’ultime una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e soprattutto per il fatto che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica, il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

Tenuto conto di ciò, nella Circolare si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, tuttavia, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Le professioni di cui trattasi, sono le seguent:

  • a) podologo;
  • b) fisioterapista;
  • c) logopedista;
  • d) ortottista – assistente di oftalmologia;
  • e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • g) terapista occupazionale;
  • h) educatore professionale.

 


 

15/05/2011 14:49 - Istruzioni per l'uso: tutte le novità (e le complicazioni) per detrarre le spese sanitarie nel 730 sole24ore_com_210

Slalom per detrarre le spese sulla salute. Dopo le istruzioni fornite dall'agenzia delle Entrate nella circolare 20 diramata il 13 maggio (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), il quadro sulla detrazione delle spese sanitarie si complica notevolmente. Alla domanda se fosse possibile fruire della detrazione del 19% sulle spese sostenute e documentate da scontrini con la dicitura «dispositivo medico» (si tratta, ad esempio, di cerotti, siringhe e termometri), le Entrate hanno richiamato la risoluzione 253 del 2009, con la quale avevano affermato la indetraibilità di queste spese, per poi precisare che i dispositivi medici che danno diritto allo sconto devono essere contrassegnati con la marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee, oltre a essere documentati dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta, da cui risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo. L'elenco Alla circolare è stato allegato un elenco non esaustivo, con i dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni per i quali il contribuente non ha necessità di verificare che essi risultino nella categoria di prodotti rientranti nella definizione del ministero della Salute, ma per i quali va conservata la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Sono detraibili le prestazioni rese da medici generici (anche per medicina omeopatica) e specialisti, i ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze, il trapianto di organi, l'assistenza specialistica (infermieristica e riabilitativa o resa da personale specializzato), le analisi e indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, l'acquisto di medicinali. I documenti I documenti giustificativi, da produrre a Caf e professionisti abilitati a trasmettere il 730, o da conservare fino al 31 dicembre 2015 da parte di coloro che compilano Unico o consegnano il 730 al proprio sostituto d'imposta, sono fatture, ricevute, quietanze, parcelle. Le date per i versamenti 2011 sono slitttate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), con Dpcm 12 maggio 2011 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 111 del 14 maggio. Quanto all'acquisto di medicinali, la spesa va documentata o dalla fattura o dallo «scontrino parlante».

Per detrarre i ticket sanitari non serve conservare la fotocopia della ricetta medica; per la detraibilità occorre l'indicazione sullo scontrino del codice fiscale del destinatario dei medicinali. Prestazioni detraibili Sono detraibili anche le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, dietista), per le quali serve la prescrizione di un medico (circolare 39/2010).

Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche danno diritto alla detrazione anche senza prescrizione medica (circolare 20/2011). Detraibili anche le spese per l'acquisto di prodotti omeopatici, per esami di laboratorio, tac, laser, ecografia, chiroterapia, cure termali (se prescritte), fisioterapia, cobaltoterapia, iodioterapia, laserterapia, kinesiterapia, inseminazione artificiale, analisi e diagnosi prenatale, occhiali da vista (montature non preziose), parrucche a seguito di chemioterapia o radioterapia, chiroprassi. Fuori sconto Nessuno sconto alle spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, colliri, quando non si tratti di medicinali approvati dall'Aifa e certificati come tali. Il totale su cui calcolare la detrazione del 19% va considerato al netto della franchigia di 129,11 euro e riportato nel quadro E del 730 o nel quadro RP di Unico.

Fonte

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