Equivalenza - Equipollenza - Riconversione

EQUIVALENZA titolo Psicomotricista: Riconoscimento

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11 Anni 10 Mesi fa #40 da vincenzo loperfido
Grazie mille per aver dato risposta alla mia richiesta buon lavoro , vincenzo .
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11 Anni 10 Mesi fa #41 da vincenzo loperfido
Carissimi colleghi eccomi nuovamente a voi in quanto ho diversi dubbi rispetto alla compilazione della domanda tra gli allegti richiesti c'è la documentazione della durata del corso di formazione in anni ed ore , è sufficiente compilare l'allegato della domanda o si vuole altra documentazione ? nella documentazione dell'esperienza lavorativa oltre all'allegato invece credo sia necesaario documentazione del datore di lavoro , scusatemi per la richiesta continua di informazioni , ma penso ogni domanda sia lecita :-) grazie ancora .

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11 Anni 10 Mesi fa #42 da Alfredo Cavaliere Converti
Gentile Vincenzo,
ogni domanda è assolutamente legittima!

Riporto qui sotto l’articolo presente nel bando che parla appunto di questo:

Articolo 5
Elementi per la valutazione del titolo

1. Al fine di consentire la valutazione del titolo ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo la durata del corso di formazione e l’esperienza lavorativa di cui è in possesso.

2. Per quanto riguarda il corso di formazione, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall’Ente preposto da cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento. Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica.

Qualora il richiedente non possa presentare documentazione come sopra indicato, ai sensi del DPR
445/2000 potrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C).


Quindi, il candidato può utilizzare l'allegato C facendo un’autocertificazione e dichiarando così sotto la propria responsabilità, la durata del corso di formazione (anni ed ore).

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11 Anni 10 Mesi fa #43 da Luisa Formenti
Gentile Enzam

Le diverse realtà formative sono tenute a dichiarare i propri sbocchi professionali, in considerazione a quanto prevede la normativa vigente, fornendo alla propria utenza informazioni chiare e precise, di cui si devono assumere ogni responsabilità, visto che ricevono in cambio benefici economici.

Va considerato che in questi anni è stato dato ai professionisti e agli Enti o Associazioni un tempo per mettersi in regola, attraverso percorsi appositamente istituiti negli anni immediatamente successivi, dopodichè la normativa è diventata più restrittiva escludendo chi non rientrava nei parametri definiti.

L'impegno di ANUPI è stato quello di sostenere i percorsi di riconversione attivati nel periodo e fornire successivamente informazioni ai soci, rispetto ai diversi percorsi di formazione, differenziando progressivamente l'intervento educativo-preventivo da quello riabilitativo e terapeutico, anche considerato che secondo la normativa vigente, è ormai necessaria una laurea per operare in campi così importanti e delicati.

Una laurea in ambito sanitario per la riabilitazione, una laurea in ambito formativo per chi si occupa di educazione.
La prevenzione appartiene sia a un campo che all'altro, assumendo caratteristiche differenti.

Sta quindi ai singoli comprendere in che ambito intendono lavorare e sviluppare la propria formazione di conseguenza, facendo molta attenzione ai titoli.

Attualmente l'elemento professionalizzante riconosciuto dallo stato è la laurea, il resto sono specializzazioni successive, che formano il professionista, ma che non sono più sufficienti.

Dalla fine degli anni novanta, quando sono state istituite le professioni sanitarie, tutto questo si è andato delineando in modo molto preciso, all'interno di una trasformazione generalizzata dei percorsi formativi, che ha visto l'Università divenire sempre più centrale per la formazione dei professionisti, tantopiù nei settori che si occupano della salute e della malattia.

Questo non dipende dalle Associazioni professionali, ma da un'evoluzione della cultura professionale italiana, che ha tenuto conto di una più generale evoluzione della normativa europea.

Cordialmente Luisa
I seguenti utenti hanno detto grazie : Alfredo Cavaliere Converti

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11 Anni 10 Mesi fa #44 da Alfredo Cavaliere Converti
Gentili colleghi,

Ultime notizie riguardo l’equivalenza:

7 giugno 2012 - Il Ministero della Salute, su richiesta di un rilevante numero di Regioni, ha differito al prossimo mese di settembre la pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari di ambito sanitario dell'area delle professioni della riabilitazione.

Fonte: www.anupi.it
I seguenti utenti hanno detto grazie : Roberta Melita

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11 Anni 10 Mesi fa #52 da Michela Bonato
buongiorno a tutti,
dovrò presentare domanda alla regione Lombardia (corso cirep triennale del 1994 al Don Gnocchi di Milano), ma entro quali termini? la fine di giugno o se ne riparlerà a settembre per la richiesta di rinvio effettuata da molte regioni?

grazie
Michela

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