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Tar Lazio - Sentenza - 200416084 del 15/12/2004
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Cosa significano queste sentenze?
grazie,
simona tnpee
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ulteriori informazioni al riguardo le potrai trovare al seguente indirizzo:
www.neuropsicomotricista.it/index.php?op...&view=article&id=269
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Quindi il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva può operare solo nell’ambito dell’ETÀ EVOLUTIVA.E' individuata la figura professionale del terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva con il seguente profilo: il terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
Ulteriori informazioni:
www.neuropsicomotricista.it/index.php?op...&view=article&id=204
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con certezza posso dirti che, se sei in possesso solo della laurea triennale in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ed effettui riabilitazione con adulti, secondo le normative vigenti nel nostro paese è un “abuso di professione”!
Se invece ti riferisci alla sentenza in oggetto, di seguito cercherò di fare alcune precisazioni semplicemente per chiarire l’argomento anche a chi ci legge ed eventualmente non è a conoscenza di tali informazioni.
L’equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo, con lo scopo di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario del paese di riferimento, tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso peso giuridico definendolo “equipollente”. Solitamente questa operazione viene svolta per equiparare titoli esteri con quelli vigenti nello stato in cui si fa richiesta o tra titoli di studio conseguiti a livello accademico tra il vecchio ed il nuovo ordinamento a diversi livelli (laurea di primo livello, laurea magistrale ecc.).
Aggiungo che la valutazione per un’eventuale equipollenza, in alcuni casi tiene conto anche di altre informazioni integrative (esperienze lavorative, percorsi di studi paralleli, ecc.)
Ritornando alla sentenza in oggetto, (per quanto ne so), riguarda soltanto quel gruppo di terapisti che all’epoca si sono trovati in una situazione particolare creatasi nel loro contesto lavorativo e non è estensibile ad altri.
Tuttavia, se sei riuscita a individuare un “cavillo” tra le normative che permette al neuropsicomotricista di riabilitare anche gli adulti (se ti è possibile), condividilo su questo forum!
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