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ECM - DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 - Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione

10 novembre 2014 - La Commissione Nazionale della Formazione Continua, con Determina 23 Luglio 2014 - 10 Ottobre 2014 in materia di crediti formativi ECM, ha stabilito DEFINITIVAMENTE all'art. 6.1 che tutti i professionisti sanitari possono completare l'intero debito formativo (150 crediti in un triennio) anche mediante Formazione A Distanza.

 

Esoneri [1]

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale [2] sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese [3]. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 [4] e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.

Sono esonerati per l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 [5].

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste dal presente paragrafo.

Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni [6], i professionistisanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  1. congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche eintegrazioni
  2. congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 esuccessive modifiche e integrazioni
  3. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifichee integrazioni
  4. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs.n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNLdelle categorie di appartenenza
  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  8. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
  9. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
  12. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti indicati del presente paragrafo.

Tutoraggio individuale

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge [7], sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio [8]. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 della presente determina.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.

I crediti, nella misura di cui sopra, sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell’ambito di specifici PFA, solo se le attività sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.

Crediti per formazione all’estero

Fermo restando quanto stabilito dall’accordo Stato - Regioni del 5 novembre 2009 [9], ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero [10] sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.

I Provider accreditati in Italia possono realizzare progetti formativi aziendali [11] (PFA) all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia.

Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1 gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa.ù

cogeaps

Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

  1. attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati [12];
  2. autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio) [13].

Modalità di registrazione

L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina, previa presentazione, da parte del professionista sanitario, della relativa documentazione (A titolo meramente esemplificativo della documentazione valida: attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.).

L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina.

I professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni inoltrano alla Commissione nazionale per la formazione continua, tramite il portale del Co.Ge.A.P.S., la richiesta di registrazione dell’esonero, dell’esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina.

La competenza al riconoscimento dell’esonero, dell’esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni, è posta rispettivamente:

  • in capo alla sezione IV della CNFC per gli esoneri, le esenzioni e tutoraggio individuale
  • in capo alla sezione V della CNFC per i crediti per formazione all’estero
  • in capo al Gruppo liberi professionisti della CNFC per l’autoapprendimento di cui alla lettera b del paragrafo 5 della presente determina.

Le sezioni IV, V e il Gruppo liberi professionisti ai fini del riconoscimento dell’esonero, dell’esenzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina, si avvalgono del componente della Commissione dell’area sanitaria di riferimento ed eventualmente, se la professione di riferimento non coincide, di un esperto della professione sanitaria del richiedente. Successivamente, il parere delle sezioni IV, V e del Gruppo liberi professionisti viene approvato dalla CNFC e comunicato al Co.Ge.A.P.S.

All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla presente determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.

Riduzione dell’obbligo formativo triennale

L’Accordo Stato - Regioni del 19 Aprile 2012 ha stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2011 – 2013 e ha previsto, inoltre, la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.

Si conviene, tuttavia che, la riduzione, da attuarsi con criterio proporzionale, si calcola secondo il seguente metodo:

  • riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010
  • riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010
  • riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.

L’obbligo formativo annuale per il professionista sanitario (non libero professionista) è di un terzo del proprio fabbisogno triennale (50 crediti/anno), al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri. Il professionista sanitario può discostarsi del 50% dall’obbligo formativo annuale.

 

Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010

Fabbisogno Triennale 2011-2013

Fabbisogno annuale 2011-2013

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5
Da 51 a 100 120 Da 20 a 60
Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5


Registrazione dei crediti ottenuti nel periodo 2008/2013 ma non registrati nel database Co.Ge.A.P.S.

E’ ammessa la registrazione manuale di crediti ECM acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S.

I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo di cui al comma 1 del presente paragrafo, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza.

I professionisti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, previa registrazione della propria posizione anagrafica presso la banca dati Co.Ge.A.P.S., trasmettono la richiesta di crediti acquisiti nel periodo di cui al comma 1 del presente paragrafo, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.

Le richieste, dei professionisti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, saranno poste alla verifica ed eventuale approvazione dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi ECM accreditati al sistema nazionale e regionale ECM e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all'Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.

Quantificazione dei crediti

Gli istituti di cui alla presente determina che regolano il computo dei crediti formativi su base annuale sono espressi, a fini quantificativi, su base triennale, nel rispetto dei parametri contenuti nell’Accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012.

Ulteriore definizione di dettaglio degli obiettivi 10, 20, 14 e 17 ai fini della corretta costruzione e gestione del “dossier formativo”.

Al fine di permettere la corretta costruzione del dossier formativo e per agevolare la verifica della corrispondenza degli obiettivi rispetto alla pianificazione, si chiarisce che i seguenti obiettivi vanno coniugati con le rispettive aree di seguito indicate:

  • 1. L’obiettivo formativo n. 10, in applicazione dell’accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, può essere assegnato alle aree formative come di seguito indicato:

 

Obiettivo

Area

10 a: Epidemiologia – Prevenzione e Promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico professionali a) "obiettivi tecnico-professionali"
10 b: Epidemiologia – Prevenzione e Promozione della salute con acquisizione di nozioni di processo b) "obiettivi di processo"
10 c: Epidemiologia – Prevenzione e Promozione della salute con acquisizione di nozioni di sistema c) "obiettivi di sistema"

 

  • 2. L’obiettivo formativo n. 20, in applicazione dell’accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, può essere assegnato alle aree formative come di seguito indicato:

 

Obiettivo

Area

20 a: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico professionali a) "obiettivi tecnico-professionali" 20
b: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo b) "obiettivi di processo"
20 c: Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema c) "obiettivi di sistema"

 

  • 3. Gli obiettivi formativi n. 14 e 17, in applicazione dell’accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, possono essere assegnati, rispettivamente, alle aree formative come di seguito indicato:

 

Obiettivo

Area

14: Accreditamento Strutture Sanitarie e dei Professionisti. La cultura della qualità b) "obiettivi di processo"
17: Argomenti di carattere generale: Informatica e lingua Inglese scientifica di livello avanzato. Normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN. c) "obiettivi di sistema"

 

Ai fini della corretta costruzione del dossier formativo, il provider è tenuto ad indicare l’obiettivo formativo di riferimento ai professionisti sanitari che partecipano al corso ECM.

L’obiettivo formativo di riferimento del singolo corso dovrà essere facilmente identificabile dal professionista sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in posizione evidente oltre che nella documentazione della fase istruttoria e nell'attestato di partecipazione, anche nei materiali (informatici, cartacei, etc.) di promozione dell’evento e nel programma dei lavori.

L’obiettivo formativo dovrà essere espresso indicandone il numero e il titolo in base a quanto stabilito dall’ accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012 e dal paragrafo 10 della presente determina per quanto concerne gli obiettivi 10, 20 ,14 e 17.

Certificazione dei crediti

La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S.

Per i professionisti sanitari non iscritti a Ordini, Collegi e Associazioni, la certificazione avverrà tramite il portale Co.Ge.A.P.S. e successiva trasmissione alla Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina.

La Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua è autorizzata alla certificazione nei termini di cui sopra. Di tale attività dovrà essere fornita puntuale informazione alla Commissione.

La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento.

Tale certificazione prevederà i due livelli di seguito specificati:

  1. attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
  2. certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale triennale (valutazione quantitativa tenendo conto dell’obbligo formativo individuale del triennio).

 

 


  1. Si specifica che nel periodo di esonero (§1) il professionista sanitario non sospende l’esercizio dell’attività professionale mentre nel periodo di esenzione (§2) la sospensione dell’attività professionale costituisce elemento qualificante per la richiesta di esenzione.
  2. Sono ricompresi anche i professionisti sanitari temporaneamente privi di occupazione ma aventi titolo ad esercitare la professione.
  3. Sono esonerati per l’intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano i seguenti corsi di formazione post-base aventi carattere certificativo:
      • laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
      • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
      • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    • La frequenza di corsi universitari diversi da quelli sopraelencati dà diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. L’unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di corso post-base certificativo. I giorni di frequenza possono anche essere non continuativi e cumulabili nell’anno di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di formazione a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di formazione a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.
  4. Determina della CNFC del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia – Romagna.
  5. Sono esonerati altresì i professionisti sanitari che frequentano corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n.686 e s.m.i., nella misura dell’intero obbligo formativo individuale annuale se il corso ha durata annuale o, qualora il corso abbia durata biennale, nella misura del 50% dell’obbligo formativo individuale annuale del biennio ECM ricompreso dal corso di cui sopra.
  6. L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Ad esempio il professionista sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM.
  7. Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509.
    Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
  8. L’unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento. A titolo esemplificativo: 10 giorni di tutoraggio a gennaio possono essere cumulati con 10 giorni di tutoraggio a maggio. Tale periodo dà diritto a 4 crediti ECM.
  9. Cfr. Paragrafo “Attività formative realizzate all’estero” dell’Accordo Stato – Regioni 5 novembre 2009.
  10. E’ definita formazione individuale all’estero la formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’ U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada.
  11. Insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali.
  12. Per l’autoapprendimento non è richiesta l’azione di guida o di supporto di un tutor ma esclusivamente i processi di valutazione (verifica dell’apprendimento).
    I crediti ECM derivanti da attività di cui alla presente lettera (a) vengono trasmessi dai Provider all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.
  13. I crediti ECM derivanti da attività di cui alla presente lettera (b) vengono trasmessi al Co.Ge.A.P.S. da Ordini, Collegi e Associazioni professionali di appartenenza per i professionisti iscritti. I professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni inoltrano alla Commissione nazionale per la formazione continua, tramite il portale del Co.Ge.A.P.S., le richieste di riconoscimento dei crediti ECM acquisiti tramite le modalità di cui alla presente lettera (b).

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